Benefici Fiscali

L’erogazione ricevuta può godere della deducibilità/detraibilità ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. 117/2017:

EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, da persone fisiche deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

Le agevolazioni sopra indicate sono fruibili se l’erogazione è stata effettuata tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/1997.

EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETÀ

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, da enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

Le agevolazioni sopra indicate sono fruibili se l’erogazione è stata effettuata tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/1997.